Personale ATA

PERMESSI RETRIBUITI ART.15 - (CCNL 2006/09)

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla

base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la

famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non

continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

FESTIVITÀ ART.14 - (CCNL 2006/09)

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni

previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la

ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente

in giorno lavorativo.

2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

FERIE - ART.13 (CCNL 2006/09)

 

 

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di

servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale

retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e

quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi (sono altresì attribuite in aggiunta 4 giornate di riposo – Festività - vedi ART.14) comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

CONGEDI PARENTALI - ART.12 (CCNL 2006/09)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della

maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n.

151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso

decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e

ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di

ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la

disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è

da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga

dell’incarico di supplenza.

RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA - ART.61 (CCNL-2006/2009) -

1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla

qualifica ATA di provenienza con effetto dall’anno scolastico successivo alla data del

provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico

della sede di titolarità.

2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed

economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - ART.60 (CCNL-2006/2009) -

1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4

dell’art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento

dell’orario.

2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto

medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il

dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento

della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo

indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.

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