Personale ATA

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

ART.59 (CCNL-2006/2009)

1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo

determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente

per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal

presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - ART.58 (CCNL-2006/2009)

1. Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle

istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante

assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti

massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno,

con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua

previsti per la dotazione organica medesima.

2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in

materia per il personale a tempo pieno.

COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA - ART.57 (CCNL-2006/2009)

1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare

specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella

scuola.

Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è

autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi .

INDENNITA’ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA - ART.56 (CCNL-2006/2009)

1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta

un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è

corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base

alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.

2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006

l’indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa

nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci

retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.

RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI - ART.55 (CCNL-2006/2009)

1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a

regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative

oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei

servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:

- Istituzioni scolastiche educative;

- Istituti con annesse aziende agrarie;

- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3

giorni a settimana.

2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro

necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai

criteri di cui al comma 1.

RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI - ART.54 (CCNL-2006/2009)

 

1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo

giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di

lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.

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