CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
ART.36 (CCNL-2006/2009)
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.