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SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ - ART.42 - (CCNL-2006/2009)
1. Ove si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali e scuole per progetti relativi all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell’attività svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi, a loro carico, di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part- time annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
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DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE - ART.41 - (CCNL-2006/2009)
1. In sede di redazione dell’orario di servizio scolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
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RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.40 - (CCNL-2006/2009)
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4
dell’art. 25.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una
data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione
delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle
lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.
Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle
sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
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RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - ART.39 - (CCNL-2006/2009)
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
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PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
ART.38 (CCNL-2006/2009)
1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
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RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
ART.37 - (CCNL-2006/2009)
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o
nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.