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Il Ministero dell'istruzione, con nota n. 28730 del 21 settembre 2020, rende note le attività formative e di prova previste per i docenti neoassunti e per quelli che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. L'immissione in ruolo dei docenti neoassunti per l'a.s. 2020-2021, rappresenta, come di consueto, un momento importante per il nostro sistema educativo, che potrà avvalersi, in questo particolare momento di emergenza, di nuove professionalità, che dovranno essere pronte ad affrontare un contesto particolarmente complesso. i docenti neoassunti dovranno essere in grado, da subito, di avere piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo da garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione. Alle attività formative è dedicato un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio, al fine di consentire, di anno in anno, di sopperire eventualmente alle necessità del sistema di istruzione con iniziative aggiuntive.
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Comincerà dai primi di settembre (in alcuni casi in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell'autonoma scelta delle singole scuole) e proseguirà anche durante i prossimi mesi, così come previsto dalle norme che regolano il nuovo anno scolastico, che sono il frutto della gestione del periodo di emergenza sanitaria vissuto dal Paese. Nessun allarme, dunque. La precisazione si rende necessaria a causa di titoli di stampa che lasciano presagire il contrario, anche con riferimento al tema del pagamento dei docenti. Su quest'ultimo punto il Ministero ha solo ricordato, citando peraltro la normativa vigente, che dall'1 al 14 settembre si potranno avviare i corsi perché i docenti sono già a scuola per l'attività ordinaria. La nota di chiarimento inviata agli istituti ricorda anche che il recupero degli apprendimenti non è "un mero adempimento formale", ma nasce dalla "necessità di garantire l’eventuale riallineamento degli apprendimenti" dato il particolare anno scolastico vissuto da marzo a giugno dai nostri ragazzi.
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Sono 753.750 le domande di inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze pervenute entro i termini, che scadevano alle 23.59 di giovedì 6 agosto. Per la prima volta, la procedura è stata interamente digitalizzata.
La Lombardia con oltre 104.000 domande è la regione con il maggior numero di richieste di inserimento, segue il Lazio con 86.976 domande e la Campania con 84.857.
Ad occuparsi delle nomine annuali (per le supplenze brevi e saltuarie saranno i Dirigenti Scolastici delle 20 scuole scelte dai docenti) saranno gli Uffici Scolastici Territoriali provinciali (gli ex provveditorati agli studi provinciali), che potranno avvalersi dell'aiuto di scuole polo per la valutazione dei titoli.
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A PARTIRE DAL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021, per l'assegnazione delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche, si attingerà dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Ad occuparsi delle assegnazioni saranno gli Uffici Scolastici Territoriali provinciali (gli ex provveditorati agli studi provinciali), che potranno avvalersi dell'aiuto di scuole polo per la valutazione dei titoli. Quindi Il lavoro delle segreterie delle scuole sarà, semplificato e consentirà un avvio più scorrevole dell'anno scolastico.
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A partire da 15 giugno e fino al 31 luglio il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado potranno presentare la domanda di partecipazione al concorso ordinario. Le richieste di partecipazione dovranno essere inoltrate da istanze on line.
SONO AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DAL BANDO per l'accesso ai posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:
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Il concorso per il reclutamento del personale docente , indetto su base regionale per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.
SONO AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
1) Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 4-bis del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
1a) titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
1b) titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
1c) titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente alpossesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.